LA
PRESCRIZIONE DEL REATO .
Il
criminale , cioè colui che ha realmente commesso il reato , vuole che il
processo duri più a lungo possibile e che nel frattempo scatti la prescrizione
, in modo tale da evitare la sentenza di condanna , divenendo il reato
prescritto. Quindi è abbastanza chiaro che chi ha commesso un reato voglia
opporsi ( insieme al suo avvocato ) nei confronti di chi invece vuole che il
colpevole del reato sia punito attraverso un processo che deve essere definito
nei tempi giusti ( né troppo lunghi , né troppo brevi ) e che non debba esservi
la prescrizione a interrompere un processo che sta svolgendosi nei tempi
necessari .
In conclusione , la prescrizione è un istituto
necessario , ma deve essere applicato non in modo strumentale , cioè come una
tagliola che interrompe un processo che sta svolgendosi in tempi non
eccessivamente lunghi e che peraltro sono necessari per garantire gli stessi
diritti di chi vuole avere una sentenza giusta essendo un imputato ancora da
giudicare.
Pertanto , in osservanza a quanto previsto
dalla Costituzione , agli artt. 24 , 27 e 111 , per avere un giusto processo e
una giusta sentenza , è necessario che l’esercizio della “ Giustizia “ sia
svolto secondo procedure e norme , nonché con un’organizzazione dell’apparato
giudiziario, di personale e mezzi , tali che consentano un iter processuale ( indagini e udienze del
processo ) il più veloce e snello possibile, compatibilmente con la esigenza di
garantire nei confronti delle parti del processo ( imputato e parte offesa ) la difesa e la tutela dei propri rispettivi
diritti , ivi compresa la “ prescrizione “ .
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